Adeguati assetti

Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili

Dall’approccio storico a quello prospettico: l’importanza della pianificazione finanziaria

In questa pagina viene affrontato un tema di stringente attualità, che in molti hanno definito come un cambiamento epocale nella gestione delle imprese. 

Il codice civile, come di recente modificato, stabilisce che l’imprenditore ha “il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” e prevede specifiche responsabilità degli amministratori in tal senso.

Il dovere di istituire un assetto adeguato si sostanzia, fra l’altro, nella necessità di operare una corretta pianificazione finanziaria, ossia di estendere la tradizionale informativa storica di bilancio ad una visione prospettica, volta a governare rischi e opportunità.

In tale direzione si muovono anche le norme e i regolamenti che regolano le modalità con le quali le banche concedono e monitorano i finanziamenti ai propri clienti, che tendono a spostare l’attenzione delle banche dalle informazioni storiche (es. bilancio, analisi andamentale, centrale rischi) alle informazioni prospettiche (es. modello di business, strategia e proiezioni finanziarie).

Questo cambiamento di approccio può essere visto come l’ennesimo adempimento, l’ennesimo costo aziendale, oppure come l’opportunità di implementare un sistema di pianificazione che aiuti l’impresa a perseguire i propri obiettivi, ed in particolare:

  1. migliorare i risultati e gestire i rischi (creare valore);
  2. migliorare il rapporto con le banche e con gli altri finanziatori (ottenere finanziamenti e ottenerli ad un costo più basso);
  3. prevenire o gestire situazioni di crisi.

Per raggiungere tali obiettivi, tutte le imprese, con il supporto di professionisti specializzati e di appositi strumenti informatici, possono oggi svolgere in maniera efficiente attività un tempo appannaggio delle imprese di grandi dimensioni, quali:

  1. redigere il piano industriale pluriennale;
  2. redigere il budget annuale;
  3. analizzare gli scostamenti fra quanto pianificato e quanto realizzato, per adeguare la strategia aziendale;
  4. redigere il budget di tesoreria e monitorare gli affidamenti;
  5. analizzare il bilancio e il merito creditizio utilizzando strumenti di origine bancaria;
  6. analizzare e monitorare la centrale rischi.

Obblighi in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile (in vigore dal 16 marzo 2019)

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 2086 codice civile).

Quanto sopra implica, fra le altre cose, che gli amministratori implementino “un sistema di pianificazione e controllo che possa portare a considerare adeguato l’assetto amministrativo” (SIDREA, Le parole della crisi, marzo 2021, pag. 10). 

Materiale di approfondimento:


Responsabilità degli amministratori (in vigore dal 16 marzo 2019)

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” (art. 2476 codice civile).

“Può configurarsi una responsabilità dell’amministratore che, o per inadeguatezza dell’assetto contabile ed organizzativo dell’impresa o per la mancata adozione di provvedimenti prescritti dalla legge in presenza di determinati presupposti, abbia tenuto un comportamento non coerente con il manifestarsi dei sintomi di crisi ed abbia così concorso ad aggravare il danno” (Rordorf, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, in Le Società, 2013, p. 675).

In questi casi gli amministratori possono rispondere con il proprio patrimonio dei debiti della società.

Materiale di approfondimento:

  • L’adeguatezza degli assetti e la responsabilità degli amministratori (C. Odorizzi e M. Brusaterra, Amministratore e Crisi d’Impresa, Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Amministratori di Società – Sindaci e Revisori – Minsile – Anno XIV – n. 2 – Il Sole 24 Ore – Aprile 2020, pag. 86): 

“L’obbligo di dotare la società di assetti adeguati e di vigilare su di essi, è come visto, esplicitamente previsto per tutti i tipi societari.
In realtà già in passato valeva in via generale il principio tale per cui “può configurarsi una responsabilità dell’amministratore che, o per inadeguatezza dell’assetto contabile ed organizzativo dell’impresa o per la mancata adozione di provvedimenti prescritti dalla legge in presenza di determinati presupposti, abbia tenuto un comportamento non coerente con il manifestarsi dei sintomi di crisi ed abbia così concorso ad aggravare il danno”.
Analogamente, con riguardo alla possibile responsabilità da omessa attivazione dei rimedi approntati dalla legge per risolvere la crisi, la dottrina aveva ipotizzato la responsabilità dell’amministratore che avesse “lasciato fallire la società senza fare ricorso a soluzioni alternative, quando ve ne sarebbero state invece le condizioni e si possa dimostrare che ciò avrebbe meglio salvaguardato i valori del patrimonio sociale. Può certo venire in gioco anche a questo riguardo un profilo di valutazione imprenditoriale, come tale non sindacabile in termini strettamente giuridici, ma di nuovo non può escludersi che sia invece l’inadeguata organizzazione dell’impresa, imputabile all’amministratore a titolo di colpa per negligenza, ad aver impedito il tempestivo ricorso a procedure alternative al fallimento ed, in ipotesi, meno penalizzanti anche per i creditori” (Rordorf, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, in Le Società, 2013, p. 675). 
Con la nuova disciplina, in quanto fondata sulla rilevanza trasversale del principio degli assetti adeguati, queste conclusioni, trovano ulteriore e definitiva conferma per tutti i tipi sociali: lo strumento principale per far emergere tempestivamente lo stato di crisi è costituito dall’obbligo di realizzare e di preservare in funzione un sistema di assetti interni coerenti alla natura e alle dimensioni dell’impresa” 
(C. Odorizzi e M. Brusaterra, Amministratore e Crisi d’Impresa, Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Amministratori di Società – Sindaci e Revisori – Minsile – Anno XIV – n. 2 – Il Sole 24 Ore – Aprile 2020, pag. 86).


Codice della Crisi e dell’Insolvenza (in vigore dal 15 luglio 2022)

Art. 3 – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.
4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

Art. 12 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
1. L’imprenditore commerciale e agricolo puo’ chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalita’ di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

Art. 25-octies – Segnalazione dell’organo di controllo
Art. 25-novies – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Art. 25-decies – Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
Art. 25-undecies – Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici

Materiale di approfondimento:


European Banking Authority (EBA): orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (di seguito Orientamenti) (in vigore dal 1 giugno 2021)

Gli Orientamenti specificano le modalità con le quali le banche dovranno concedere e monitorare i prestiti erogati. In particolare, gli Orientamenti sposteranno sempre di più l’attenzione delle banche dalle informazioni storiche (es. bilancio, analisi andamentale, centrale rischi) alle informazioni prospettiche (es. modello di business, strategia e proiezioni finanziarie).

Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile” (Orientamenti, par. 143)

Nell’effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:
a. analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente […];
b. analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente, […];
c. determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente, se del caso, in conformità alle politiche e alle procedure relative al rischio di credito; […]” (Orientamenti, par. 144)

Materiale di approfondimento:

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